Art. 4.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente l'informazione e la diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni).

      1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie locali e dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive»;

          b) al comma 3:

              1) dopo le parole: «alla segnaletica» sono inserite le seguenti: «, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 12,»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gestore che non ottemperi a tale obbligo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro»;

          c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. I gestori provvedono, altresì, ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato o del Comando truppe alpine ovvero quelli predisposti

 

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dalle strutture esistenti a livello regionale e locale».