1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie locali e dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive»;
b) al comma 3:
1) dopo le parole: «alla segnaletica» sono inserite le seguenti: «, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 12,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gestore che non ottemperi a tale obbligo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I gestori provvedono, altresì, ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato o del Comando truppe alpine ovvero quelli predisposti